Il contratto di rete: una rinnovata opportunità per la farmacia dei servizi

Il contratto di rete è nato per creare sinergie fra le piccole e medie imprese e offrire loro una maggiore competitività sul mercato. Oggi può garantire alla farmacia dei servizi la capacità di presentarsi sul mercato con una rinnovata forza concorrenziale visto che è chiamata a essere non più soltanto un presidio farmaceutico sul territorio, ma anche presidio “sanitario” di prossimità.

Del contratto di rete si parla ormai dal 2009, rilevandone l’aspetto strategico, e lo stesso continua ad avere forza attrattiva, essendo utile oggi per superare i limiti dimensionali della singola farmacia o di personale, o, ancora quelli economico/finanziari riferiti agli investimenti per l’acquisito di nuove apparecchiature -per esempio per la telemedicina o il deblistering- oppure di locali più ampi. Ancora, infine, per offrire le competenze dei professionisti sanitari che possono essere presenti negli esercizi farmaceutici.

Cosa è, allora, in sintesi il contratto di rete?

Esprime una forma di collaborazione tra imprese che hanno obiettivi comuni quali:

– scambiare conoscenze tecniche e commerciali,

– collaborare nell’ambito delle rispettive imprese, anche con personale in comune;

– condividere investimenti rilevanti garantendo economie di scala ed efficienza.

Nella definizione di tali obiettivi, la legge prevede ampia autonomia contrattuale per cui le aziende/farmacie possono liberamente stabilire gli obiettivi comuni senza perdere la loro individualità (cosiddetta rete contratto).

Le reti di imprese/farmacie possono anche avere un fondo patrimoniale comune e un organo comune e, in tal caso, ottenere il riconoscimento della soggettività giuridica iscrivendosi al Registro Imprese (cd rete soggetto).

Perché si parla ancora di contratto di rete?

Non è un caso che le recenti norme nazionali nate per affrontare la pandemia e, da ultimo, quelle regionali per la disciplina dei servizi in farmacia parlino di contratto di rete per garantire l’assistenza farmaceutica sul territorio.

La ragione è da trovarsi nel fatto che l’esplicito richiamo del contratto di rete è visto come un’opportunità, uno strumento ancora da utilizzare in modo strategico per affrontare le nuove e impegnative sfide della farmacia dei servizi.

È innanzitutto il “protocollo d’intesa tra il governo e le regioni del luglio 2022” che, nell’ambito della disciplina delle vaccinazioni anti Covid-19 e dell’esecuzione dei test diagnostici con prelevamento del campione biologico da parte dei farmacisti, ha previsto una norma specifica riferita all’utilizzo del contratto di rete.

All’art. 4 si legge che due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, “possono esercitare in comune i servizi sanitari” previa stipula del “contratto di rete” anche utilizzando “le aree, i locali o le strutture” separate dai locali ove è ubicata la farmacia.

L’utilizzo del contratto di rete viene, dunque, messo in correlazione con la nuova disciplina sui locali separati della farmacia in cui è possibile svolgere i servizi, lasciando così intendere che rappresenta un utile strumento a cui far ricorso quando la singole farmacie non sono in grado di far fronte alle richieste dell’utenza, perché costrette in locali di dimensioni insufficienti per garantire i vaccini o i test diagnostici  con prelevamento di campione biologico.

Quasi in modo pedissequo il protocollo è stato in seguito recepito dalla normativa di quelle regioni -Liguria, Piemonte, Lazio- che hanno disciplinato i locali “distaccati” dalla farmacia o, come la Lombardia e il Veneto, i servizi nel loro complesso.

Più in dettaglio, la prescrizione contenuta nella determinazione lombarda n. 848 dell’agosto 2023 ribadisce che due o più farmacie possono effettuare le prestazioni previste per la “Farmacia dei Servizi” anche utilizzando aree/locali esterne alle farmacie aderenti alla rete, previa stipula del contratto di rete (articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).

Dovrà essere individuato e segnalato all’Ats (Servizio Farmaceutico) il nominativo del “sanitario responsabile della struttura”; dunque occorrerà identificare un soggetto specifico che avrà la responsabilità della “rete” e cioè delle attività che le farmacie svolgeranno insieme.

In coerenza, è previsto anche che se le farmacie che hanno stipulato un contratto di rete intendono utilizzare aree, locali o strutture separate dalle farmacie aderenti alla rete, la relativa autorizzazione sarà rilasciata al rappresentante di quest’ultima.

In particolare, in sede di autorizzazione si verificherà innanzitutto che i locali ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza di una delle farmacie aderenti al contratto di rete, e questo offre rinnovata conferma del rispetto dell’istituto della pianta organica.

Verrà poi verificato che i soli locali, e non le farmacie, abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitaria e consentano il rispetto della riservatezza degli utenti.

In attesa del rilascio dell’autorizzazione il Servizio potrà essere svolto dalle farmacie in rete.

In Piemonte la prescrizione contenuta nella DGR 30.10.2023 è pressoché identica, mentre nel Lazio la determinazione regionale del luglio 2023 e nel Veneto la deliberazione n. 69 del 29.1.2024 recano una formulazione differente.

In particolare, dopo avere precisato che il locale esterno può essere utilizzato anche da più farmacie autonomamente organizzate in rete, è prescritto che un “apposito documento”, da inviare alle Aziende Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, rechi “la definizione delle responsabilità” che devono essere riferite esclusivamente ad uno dei titolari/direttori delle farmacie aderenti alla rete.

Ribadito che il locale, se utilizzato con accesso al pubblico, deve ricadere all’interno della sede di pertinenza di una delle farmacie aderenti alla rete, il Lazio precisa altresì che “deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a 200 metri dall’ingresso al pubblico della farmacia più vicina, misurata da soglia a soglia e per la via pedonale più breve”.

Da questi brevi cenni si intuisce, quindi, che il contratto di rete, sia pure nelle diverse modulazioni regionali, è promosso e incentivato quale strumento giuridico per garantire l’offerta dei servizi in farmacia.

Quali vantaggi avrebbero le farmacie dal creare ora una rete?

Il contratto di rete consente, per esempio, di:

– condividere conoscenze e competenze;

– condividere il personale attraverso la “co-datorialità” o il cosiddetto “distacco” cioè mettendo a disposizione uno o più lavoratori a favore delle farmacie della rete in modo da superare difficoltà temporanee, oppure di proporre nuovi e qualificati servizi ricorrendo anche alle figure sanitarie ammesse in farmacia;

– razionalizzare i costi di investimenti molto importati come la telemedicina, il deblistering  o l’accesso a nuovi e ampi locali;

– condividere le scelte e le strategie per organizzare, dal punto di vista logistico, gli investimenti sfruttando la capillarità delle farmacie;

– condividere le responsabilità che i nuovi servizi impongono ai farmacisti in tema di qualità e sicurezza delle prestazioni rese, degli strumenti utilizzati, di controlli a cui sono sottoposti dagli enti di vigilanza.

Come si crea una rete?

Per realizzare nel concreto una rete di farmacie è necessario:

– stabilire “chi” vuole fare rete e dunque riunire più farmacie che possiedono e intendono conseguire degli obiettivi comuni;

– condividere un “programma di rete” che definisca la durata della rete, i diritti e gli obblighi dei partecipanti, gli obiettivi concreti, le modalità di assumere le decisioni, senza che alcuno le imponga,

– individuare il “come” cioè i mezzi per raggiungere gli obiettivi, stabilire l’organizzazione che si rende necessaria, determinare i denari da mettere in condivisione eventualmente attraverso un fondo comune e il “modo” di averne un “ritorno” economico;

– individuare la “forma” giuridica e cioè la tipologia contrattuale prescelta la “rete-contratto” o “la rete-soggetto”.

Il contratto di rete si presenta, dunque, come un “capiente contenitore” le cui potenzialità sono infinite e rimesse a coloro che decidono di stipularlo; la vera essenza del contratto è, infatti, la libertà che la legge lascia ai contraenti di scegliere i propri obiettivi e le modalità di raggiungerli.

Sta allora alle farmacie organizzarsi al meglio per “fare gioco di squadra” e sfruttare del contratto di rete non solo la possibilità di razionalizzare i costi, ma soprattutto di avere progetti ambiziosi utilizzando quella forza della farmacia chiamata “capillarità”; il tutto senza perdere autonomia, ma superando le difficoltà del restare “soli” quando il mercato richiede un forte cambiamento che vuole una farmacia non più solo “dispensatrice”, ma anche “produttrice” di servizi.

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